Comunicati stampa

L’analisi dello Studio Legale di Andrea Mascetti in materia di responsabilità erariale

L’Avvocato Alessandra Brignoli (Studio Legale di Andrea Mascetti) esamina la rimodulazione dell’elemento soggettivo della responsabilità erariale in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76.

Andrea Mascetti

Studio Legale di Andrea Mascetti: il D.L. “Semplificazioni” sulla materia della responsabilità erariale

Proseguono gli approfondimenti forniti dallo Studio Legale di Andrea Mascetti: realizzato dall’Avvocato Alessandra Brignoli, l’ultimo focus prende in disamina la materia della responsabilità erariale alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto D.L. “Semplificazioni”. In riferimento alle novità introdotte, ai sensi dell’art. 21 “l’azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”. In tale ambito, aggiunge l’Avvocato, “la limitazione di responsabilità non si applica ai danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Su tale quadro normativo alcuni autori hanno espresso dubbi di costituzionalità poiché, si legge nel focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti, la norma sarebbe “in contrasto con l’art. 28 della Cost., il quale stabilisce che i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti”. La norma inoltre non sembrerebbe prevedere nessun tipo responsabilità in caso di mala gestio conseguente a un’attività commissiva. Un’altra parte della dottrina ha invece espresso un’opinione diametralmente opposta, in base alla quale la norma sarebbe costituzionalmente orientata e fondata sul principio di ragionevolezza.

Studio Legale di Andrea Mascetti: i dettagli contenuti nell’art. 21 del D.L. “Semplificazioni”

Il contributo online dello Studio Legale di Andrea Mascetti spiega altresì che “il legislatore ha fatto riferimento ai danni erariali cagionati da omissione o inerzia senza nessuna qualificazione in punto di elemento psicologico”, richiamando l’art. 1 L. n. 20/1994 secondo cui le condotte omissive devono essere realizzate con colpa grave. Ne consegue, scrive l’Avvocato Alessandra Brignoli, l’introduzione di “una responsabilità erariale a titolo (anche) di colpa lieve riguardo i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”, una tesi sostenuta anche dalla ratio del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. “Se il Decreto Semplificazioni è il decreto del “fare”, così come si giustifica una limitazione di responsabilità erariale per gli illeciti commissivi”, prosegue il contributo dello Studio Legale di Andrea Mascetti, “al tempo stesso pare coerente un inasprimento del trattamento delle condotte omissive”. A sostegno di tale tesi, anche l’art. 21, co. 1 del D.L. Semplificazioni che recita “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” e che limita ulteriormente l’area dell’antigiuridicità contabile. “A fronte di una tale rimodulazione dell’elemento soggettivo della responsabilità erariale in senso limitativo per le condotte dannose commissive”, conclude l’Avvocato Alessandra Brignoli, “appare quindi giustificabile una determinazione in senso ampliativo della punibilità delle condotte dannose omissive, nel rispetto della ratio legis: incoraggiare l’azione amministrativa, allontanando la c.d. ‘paura della firma’, e stigmatizzare più aspramente l’inerzia istituzionale”.

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