Tutela e denunce

Da oggi è possibile esdebitarsi, cioè cancellare i propri debiti, grazie alla nuova procedura introdotta dalla legge n°3/2012

Come? Vediamolo assieme nei dettagli.

 

PREMESSE

Condizione fondamentale è che i debiti contratti siano di un importo tale da non consentire chi li ha contratti di poterli estinguere con il proprio patrimonio: deve quindi sussistere una situazione di SOVRAINDEBITAMENTO. Data l’ampia determinazione del termine, rientrano nella procedura un numero elevato di casistiche: impossibilità di pagare rate del mutuo, del finanziamento, ecc…

 

A CHI È RISERVATA LA PROCEDURA

– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;

– Lavoratori autonomi;

– Imprenditori agricoli;

– Consumatori

– Fondazioni e associazioni;

 

L’O.C.C. – ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI

L’accesso alla procedura avviene interpellando l’Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) situato nel distretto del Tribunale dove il richiedente ha sede o residenza. Gli O.C.C. avranno luogo presso Comuni, Province, Regioni, Ordini Professionali, Camere Commercio.

 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROCEDIMENTI

1. Accordo con i creditori

2. Piano del consumatore

3. Liquidazione dei beni

 

ACCORDO CON I CREDITORI

Procedimento richiesto per debiti contratti inerenti ad attività di impresa o professionale, avviato con l’ausilio dell’Organismo Composizione Crisi consegnando un piano di ristrutturazione del debito c/o il Tribunale.

Per i tributi è prevista una rateizzazione, per il pagamento dei crediti privilegiati è previsto un pagamento parziale.

Vengono verificate le condizioni; successivamente il Tribunale:

– stabilisce l’udienza dei creditori;

– predispone la pubblicazione della proposta e decreto;

– determina il non inizio e/o proseguimento delle azioni esecutive;

– sancisce l’omologazione della proposta del debitore qualora venga ottenuto il consenso dei creditori che costituiscono il 60% almeno del totale dei crediti.

 

PIANO DEL CONSUMATORE

Procedimento rivolto ai consumatori che hanno debiti per scopi differenti all’esercizio imprenditoriale. Diversamente dall’Accordo con i Creditori (vedi sopra) bastala la delibera positiva del Tribunale sulla realizzazione del procedimento – non è necessario il consenso dei creditori.

È necessario una relazione oculata da allegare al Piano da parte dell’Organismo Composizione Crisi, che comprenda:

– cause di indebitamento;

– motivazioni nell’impossibilità di adempiere;

– diligenza del consumatore nel portare avanti gli obblighi assunti;

– rapporto sulla solvibilità negli ultimi 5 anni del consumatore;

– atti impugnati dai creditori;

– vantaggi rispetto alla liquidazione dei beni del Piano

Il Tribunale dovrà valutare il meritevolezza e assenza di colpa nell’assumere obblighi troppo gracosi in relazione alla capacità di rimborso del consumatore, poichè il Piano non sarà portato all’attenzione dei creditori.

Il pagamento dei debiti avverrà in qualsiasi modalità anche attraverso la cessione di crediti futuri purchè essi siano quantificabili (redditi da locazione, da pensione, da lavoro dipendente, ecc…). il Piano convalidato è obbligatorio per tutti i creditori.

 

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Procedimento conseguente alla non realizzazione dell’Accordo e del Piano. Nello specifico:

– accordo invalidato per fatto attribuibile al creditore;

– conclusione dell’omologazione del Tribunale per atti in frode alla legge a carico del debitore;

 

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

1) elenco dei creditori e somme dovute;

2) elenco dei beni del debitore;

3) elenco eventuali atti di disposizione (ultimi 5 anni);

4) dichiarazione dei redditi (ultimi 3 anni);

5) dichiarazione di fattibilità del piano secondo Organismo Composizione Crisi;

6) certificato stato di famiglia;

7) elenco attuali spese correnti indispensabili per sostentamento debitore e sua famiglia;

 

CASISTICA: ANALISI PRONUNCE DEI TRIBUNALI E VANTAGGI DELLA PROCEDURA.

Abbiamo cercato di semplificare le procedure sopra descritte, ma all’atto pratico riconosciamo la complessità nella loro predisposizione.

Prima di rivolgersi all’Organismo Composizione Crisi suggeriamo l’assistenza da parte di un avvocato.

I vantaggi economici ottenuti servendosi della procedura sono importanti, come pure lo è quello “esistenziale” di poter ridurre i debiti fino alla quasi cancellazione e ripartire da zero!

Questo grazie alla Legge 3/2012 e al decreto attuativo DM 202/2014.

 

Caso di Omologazione. Tribunale di Pistoia decreto del 28/2/14 omologa piano del consumatore

Nel caso di specie il consumatore aveva un’esposizione debitoria di € 43.290,00 con i seguenti creditori:

– € 764,00 utenze non pagate;

– € 2.569,00 scoperto di c/c;

– € 39.950,00 contratto finanziamento;

L’attivo era composto da un reddito da lavoro dipendente di € 1.100,00 fino al 2008, poi veniva licenziato nel 2009 e percepiva indennità di mobilità.

Nel 2013 con il compimento del sessantacinquesimo anno percepiva pensione di invalidità.

A fronte di un debito di € 43.290,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 12.000,00 inizialmente pagando rate da € 15,00 e con il percepimento della pensione € 200,00 fino all’estinzione, da attribuire in maniera proporzionale ad ogni creditore.

 

Caso di non omologazione. Tribunale di Ravenna decreto del 17/12/2014 provvedimento rigetto piano del consumatore per aver assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempiere.

Nel caso di specie il ricorrente nell’aprile del 2006 aveva acceso un mutuo di € 185.000,00 per l’acquisto di un immobile, pagando una rata di circa € 1.000,00.

in seguito il debitore aveva ricorso a diversi finanziamenti personali, nello specifico:

– in data 11/9/07 stipulava un prestito con FIDITALIA di € 34.000,00 con rimborso rateale di 96 mensilità pari ciascuna ad € 463,00.

– in data 31/3/09 sottoscriveva altro finanziamento con AGOS per un importo di € 29.000,00 con rimborso rateale di € 409,00 mensili.

– in data 30/4/09 altro contratto di prestito con COMPASS di € 17.500,00.

Alla luce di quanto sopra appare eccessivo il ricorso continuativo e temporalmente ravvicinato a più fonti di finanziamento, anche per la disponibilità reddituale.

A Tale riguardo l’art. 12 bis Legge 3/2012 prevede quale causa ostativa all’omologazione del piano del consumatore quando ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il Giudice rigetta l’istanza di ammissione alla procedura.

 

CONCLUSIONI

Con questo articolo abbiamo sottolineato gli indubbi vantaggi della procedura. Non tutti i debitori hanno i requisiti necessari (vedi caso di non omologazione), per cui lo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni può fornire assistenza per valutare se sussitono le condizioni necessarie per presentare domanda.

Contattaci per qualsiasi informazione in merito alla nuova procedura introdotta dalla Legge 3/2012 in caso di sovraindebitamento!

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